Art. 67.

      1. Quando l'ufficiale giudiziario presta contemporaneamente servizio in più uffici giudiziari, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'erario si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio.
      2. Nel caso previsto dal comma 1 si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento e alla liquidazione annuale, all'ufficio giudiziario dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta organica.
      3. In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio, la competenza è determinata dal primo ufficio giudiziario al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.